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Sez. 2, Sentenza n. 9642 del 03/06/1996 Ud. (dep. 06/11/1996) Rv. 206273 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Momento di riscontro e liquidazione del danno - Individuazione - Morte dell'avente diritto - Incidenza sulla liquidazione in favore dell'erede - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206273-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il danno non patrimoniale - quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona - si realizza nel momento stesso in cui si verifica l'evento dannoso; pertanto รจ con riferimento a tale momento (qualora non si tratti di illecito permanente) che il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti ed avvenimenti successivi - quale la morte del soggetto leso - che non possono incidere sulla sua determinazione; ne consegue che qualora i congiunti succedano alla persona offesa "iure hereditario", hanno diritto alla medesima liquidazione del danno non patrimoniale che spettava al loro dante causa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)