Sez. 1, Sentenza n. 1257 del 20/12/2018 Cc. (dep. 11/01/2019) Rv. 276383 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizioni attuative del programma trattamentale – Limitazioni generiche ed indiscriminate riguardanti l'attività lavorativa dell'affidato – Legittimità – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all'affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)