Sez. 1, Sentenza n. 54339 del 20/11/2018 Cc. (dep. 05/12/2018) Rv. 274756 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Prescrizioni attuative del programma trattamentale - Divieto indiscriminato di utilizzazione di mezzi di comunicazione da parte dell'affidato – Legittimità – Esclusione – Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano un generico ed indiscriminato divieto di utilizzare mezzi di comunicazione, senza alcun vaglio preliminare che correli ciascun divieto al giudizio prognostico formulato nei confronti dell'affidato, trattandosi di una ingiustificata limitazione della libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero contrastante con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione. (Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza, a seguito di attività divulgativa mediatica svolta dall'affidato, disponeva l'aggravamento delle prescrizioni vietando a quest'ultimo la distribuzione di materiale informativo, la partecipazione a trasmissioni televisive o su web, la pubblicazione di libri, l'utilizzo di face-book e della posta elettronica, nonché di organizzare o partecipare a manifestazioni pubbliche).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)