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Sez. 1, Sentenza n. 1041 del 08/02/1983 (Rv. 425812 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2377 E 2379 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425812-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - IMPUGNAZIONI - DISCIPLINA EX ART. 2377 E 2379 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

L'applicabilità, nei confronti di una società cooperativa edilizia, a responsabilità illimitata o limitata, delle Disposizioni dettate dagli artt. 2377 e 2379 cod. civ. in tema d'impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società per azioni, comporta che i vizi afferenti la deliberazione della cooperativa medesima circa l'assegnazione di alloggi devono essere fatti valere dal socio mediante impugnazione di essa secondo le citate norme, e non possono essere autonomamente dedotti con Azione d'impugnazione del contratto stipulato in esecuzione di tale deliberazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)