Sez. 1, Sentenza n. 4971 del 19/05/1998 (Rv. 515555 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI | Impugnazione da parte del socio - Disciplina ex artt. 2377 e 2379 cod. civ. - Applicabilità - Contratto concluso in esecuzione della delibera non impugnata - Autonoma impugnabilità dello stesso - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Gli eventuali vizi afferenti ad una delibera societaria avente ad oggetto la vendita di un alloggio ad un terzo debbono, dal socio, essere fatti valere mediante l'impugnazione della delibera medesima ai sensi degli artt. 2377 e 2379 cod. civ., applicabili anche nei confronti di una società cooperativa edilizia, e non possono - invece - essere autonomamente dedotti con azione di impugnazione del contratto stipulato in esecuzione di tale deliberazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)