Sez. 5, Sentenza n. 339 del 24/02/1982 Cc. (dep. 17/03/1982) Rv. 152811 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ - REATO ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689, ART. 99 - OBBLIGO DI INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA AMNISTIA - SUSSISTENZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - CONCORSO CON ALTRI BENEFICI O CON ALTRE CAUSE DI PROSCIOGLIMENTO - PREGIUDIZIALITÀ - REATO ESTINTO PER INTERVENUTA AMNISTIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689, ART. 99 - OBBLIGO DI INTERPELLO DELLA PERSONA OFFESA PER L'EVENTUALE ESERCIZIO DEL DIRITTO DI QUERELA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA AMNISTIA - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi di procedimento concernente reato, che sia divenuto perseguibile a querela, per effetto della novella introdotta con legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, qualora detto reato sia compreso in un provvedimento di clemenza, deve immediatamente pronunziare declaratoria di amnistia, senza procedere, a norma dello art. 99 cpv. Legge 24 novembre 1981 n. 689, all'interpello della persona offesa, affinché possa esercitare il diritto di querela. La declaratoria di amnistia è infatti di immediata applicazione ed al giudice, in base all'art. 592 cod. proc. pen., è precluso di esaminare e decidere questioni concernenti l'Azione penale, tranne quando ciò sia assolutamente necessario per l'applicazione del beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 592 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)