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Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 24/10/1975 (Rv. 377729 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA DELLA PROVA - CONDIZIONI - PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO - IDENTICO INTERROGATORIO FORMALE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377729-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA DELLA PROVA - CONDIZIONI - PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO - IDENTICO INTERROGATORIO FORMALE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA IN APPELLO.*

La novita della prova richiesta dalla legge per la sua ammissibilita in appello va riguardata con esclusivo riferimento all'identita del mezzo richiesto, rispetto a quello dedotto e assunto in primo grado, e non anche all'identita delle circostanze articolate nel giudizio di secondo grado: di guisa che e ammissibile in appello l'interrogatorio formale della controparte sulle stesse circostanze oggetto della prova testimoniale gia richiesta in primo grado, e cio a maggior ragione se trattasi di prova indiretta contraria. (Conf 1954/67, mass n 328927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)