Sez. 3, Sentenza n. 3537 del 24/10/1975 (Rv. 377729 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA DELLA PROVA - CONDIZIONI - PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO - IDENTICO INTERROGATORIO FORMALE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA IN APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITA DELLA PROVA - CONDIZIONI - PROVA TESTIMONIALE IN PRIMO GRADO - IDENTICO INTERROGATORIO FORMALE DELLA CONTROPARTE - AMMISSIBILITA IN APPELLO.*
La novita della prova richiesta dalla legge per la sua ammissibilita in appello va riguardata con esclusivo riferimento all'identita del mezzo richiesto, rispetto a quello dedotto e assunto in primo grado, e non anche all'identita delle circostanze articolate nel giudizio di secondo grado: di guisa che e ammissibile in appello l'interrogatorio formale della controparte sulle stesse circostanze oggetto della prova testimoniale gia richiesta in primo grado, e cio a maggior ragione se trattasi di prova indiretta contraria. (Conf 1954/67, mass n 328927).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)