Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 25/07/1967 (Rv. 328927 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - DIVERSITA DEL MEZZO PROBATORIO - NOVITA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - DIVERSITA DEL MEZZO PROBATORIO - NOVITA - SUSSISTENZA.*
La novita della prova, richiesta dalla legge per la sua ammissibilita in appello, va riguardata con esclusivo riferimento alla identita del mezzo richiesto rispetto a quello dedotto ed assunto in primo grado (o non espletato per incorsa decadenza) e non anche all'identita delle circostanze articolate nel giudizio di secondo grado. Pertanto, e ammissibile in appello l'interrogatorio formale della controparte sulle stesse circostanze oggetto della prova testimoniale gia richiesta in primo grado. (Conf. 985-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)