Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008 (Rv. 605264 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Copia fotostatica con attestazione notarile della conformità a documento esibito - Valore probatorio - Limiti.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
La garanzia di certezza che deve assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all'originale, solo così potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale competente, della loro conformità all'originale e non al documento a lui esibito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2714, Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)