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Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 18/07/2011 (Rv. 619439 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Condizioni - Intervenuta declaratoria di inammissibilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di un nuovo atto di appello in sostituzione del precedente viziato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619439-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Il principio di consumazione dell'impugnazione, secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzioni del giusto processo, che sono diretti a rimuovere, anche nel campo dei gravami, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, rifuggendo formalismi rigoristici, impone di ritenere che, fino a quando non intervenga una declaratoria di improcedibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 358

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)