diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23585 del 17/10/2013 (Rv. 629129 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE | Improcedibilità del gravame per mancata costituzione dell'appellante nei termini - Proposizione di un nuovo appello ex art. 358 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629129-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

La regola dettata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 358, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)