Sez. U - , Sentenza n. 2804 del 06/02/2018 (Rv. 647162 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Trasferimento disciplinare del magistrato e indicazione della sede e delle funzioni - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni dell'ufficio di destinazione del magistrato, poiché la natura e lo scopo della misura cautelare impongono una celere definizione, risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse "diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni, dando luogo ad un aggravio procedurale capace di rendere concretamente "inutile" il trasferimento. (Nella specie, la S.C., ha respinto le censure relative all'assegnazione al settore civile del magistrato, il quale affermava che tale possibilità non fosse normativamente prevista, prevedendo l'art 13 del d.lgs. n. 109 del 2006 soltanto il trasferimento ad altro ufficio, senza alcuna specificazione di funzioni civili o penali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)