Sez. U, Ordinanza n. 21112 del 28/11/2012 (Rv. 624357 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misure cautelari - Trasferimento cautelare ex art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Indicazione della sede - Giurisdizione delle Sezioni unite - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Appartiene esclusivamente alla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione il giudizio sull'impugnazione delle misure disciplinari, anche in via cautelare, adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di magistrati, pur quando con esse si disponga il trasferimento con l'individuazione della sede e dell'ufficio di destinazione del magistrato, attesa l'unitarietà del sistema emergente dagli artt. 13 e 22 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. La misura cautelare, infatti, non è parcellizzabile (determinazione del trasferimento, da un lato, e indicazione della sede di destinazione, dall'altro lato), ma costituisce un'unità inscindibile, in conseguenza della funzione giurisdizionale che il Consiglio Superiore della Magistratura esercita quando adotta un trasferimento di sede come misura cautelare in sede disciplinare, nel quadro di un procedimento che assicura con immediatezza le garanzie del diritto di difesa proprie di ogni fase giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)