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Sez. L, Sentenza n. 12380 del 29/11/1995 (Rv. 494878 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA | Indennità giornaliera - Criterio di calcolo - Addetti alla navigazione marittima - Ultima retribuzione mensile ex art. 68, quinto comma, d.p.r. n. 1124 del 1965 - Mutamento di mansioni nel periodo di riferimento - Riferimento a una retribuzione mensile mista - Necessità - Configurabilità di una promozione definitiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494878-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - INABILITÀ TEMPORANEA

Ai fini della liquidazione dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea per infortunio sul lavoro a favore di addetto alla navigazione marittima, deve prendersi in considerazione, ai sensi dell'art. 68, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'ultima retribuzione mensile spettante. Pertanto, quando interviene, nel corso del periodo di maturazione dell'ultima retribuzione mensile, un mutamento di mansioni, assume rilievo una retribuzione mensile mista, che tenga conto dei compensi relativi alle differenti mansioni, mentre è irrilevante se il mutamento di mansioni sia temporaneo oppure sia collegato ad una definitiva promozione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)