Sez. L, Sentenza n. 4582 del 01/08/1984 (Rv. 436498 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA SPETTANTE AL LAVORATORE INFORTUNATO - CRITERI.*
La liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta spettante al lavoratore infortunato - avendo tale compenso la funzione d'integrare la capacità di guadagno venuta meno per la temporanea perdita dell'attitudine al lavoro - è disciplinata da norme tendenti a realizzare la massima corrispondenza possibile dell'indennità stessa alla retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse rimasto vittima dell'infortunio. Pertanto, l'art. 117 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - il quale, fuori dell'ipotesi di applicazione del successivo art. 118 (concernente la formazione, per determinati lavori o località o per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, di tabelle di retribuzioni medie o convenzionali), rapporta la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione al "guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni precedenti quello dell'infortunio" - va interpretato nel senso che tale espressione si riferisce ai compensi per l'attività lavorativa svolta in detto periodo e non già ai compensi che, percepiti di fatto nel medesimo periodo, non abbiano alcuna relazione con l'attività svolta nel corso di esso. (V 212/83, mass n 425041).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 116 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 117, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)