Sez. 2, Sentenza n. 1679 del 02/05/1975 (Rv. 375290 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA - DEDUZIONE IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - MANCATA OPPOSIZIONE DELLA PARTE INTERESSATA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA - DEDUZIONE IN SEDE DI GRAVAME - INAMMISSIBILITA.*
Le modalita di deduzione della prova testimoniale sono dettate a tutela degli interessi delle parti e non per ragioni di ordine pubblico e, pertanto, le nullita conseguenti all'inosservanza di tali modalita non sono rilevabili di ufficio e non possono essere fatte valere in Sede di impugnazione dalla parte interessata che, non opponendosi al compimento del mezzo istruttorio, abbia prestato acquiescenza. (Conf 3236/73, mass n 367072).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)