Sez. 2, Sentenza n. 3236 del 27/11/1973 (Rv. 367072 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - NULLITA - MANCATA DEDUZIONE DI PARTE - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - NULLITA - MANCATA DEDUZIONE DI PARTE - SANATORIA.*
Le nullita relative alla deduzione della prova testimoniale non sono dettate per ragioni di ordine pubblico, ma per la tutela degli interessi delle parti; quando la parte che abbia interesse a sollevare la questione non vi provveda, opponendosi al mezzo istruttorio, la nullita deve considerarsi sanata per acquiescenza. (Conf 2256/71, mass n 353084).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 224
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)