Sez. L, Sentenza n. 2910 del 25/03/1987 (Rv. 452027 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 GENNAIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS IN TEMA DI AUMENTI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 16 GENNAIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS IN TEMA DI AUMENTI DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di un contratto collettivo postcorporativo di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che l'art. 20 del contratto collettivo 16 gennaio 1976, per i dipendenti delle aziende private del gas, attribuisce al lavoratore, per ogni anno di anzianità, un aumento del tre per cento commisurato alla retribuzione minima ed alla contingenza in vigore alla fine dell'anno precedente a quello in cui lo scatto di anzianità si matura e che a tale aumento, il quale va ad aggiungersi a quelli precedentemente maturati, si aggiungono quelli successivi sino ad un massimo dell'ottantaquattro per cento in relazione al minimo dell'ultima categoria di appartenenza). (Conf 1153/86, mass n 444648; (Conf 4202/85, mass n 441704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 16/01/1976 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)