Sez. T, Ordinanza n. 23610 del 20/07/2026 (Rv. 679511-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Struttura sanitaria accreditata - Regime esenzione IVA - Prestazioni di ospedalizzazione non oggetto di specifica convenzione - Applicazione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In base ai principi dettati dalla giurisprudenza unionale, e, in particolare, quelli fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2022, in causa C-228/20, la struttura sanitaria privata che opera in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale può beneficiare del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione a prestazioni di ospedalizzazione, non oggetto di specifica convenzione, erogate a pazienti solventi, purché si tratti di prestazioni assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle che si applicano agli enti di diritto pubblico.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 19) CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. B), DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)