Sez. 5 - , Sentenza n. 20827 del 30/09/2020 (Rv. 659061 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Iva - Casa di cura privata - Corrispettivi per prestazioni sanitarie - Esenzione ex art. 10, comma 1, punto 19, d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità in esclusiva della disciplina unionale - Anche per prestazioni verso cittadino straniero e indipendentemente da precedente Convenzione tra Stati - Requisiti - Rilevanza del profitto - Insussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, ai corrispettivi per prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata, ivi comprese quelle in favore di cittadino straniero, si applica, indipendentemente dalle previsioni contenute in precedente convenzione tra gli Stati del prestatore e dei beneficiari, l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, punto 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che in capo all'ente venga individuata (nelle forme convenzionali riservate alla disciplina dei singoli Stati membri) l'idoneità a fornire tali prestazioni, stanti le previsioni sul punto del diritto unionale, indipendentemente dal profitto, non essendo stato tale effetto contemplato dalle previsioni sovranazionali.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)