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Sez. 3, Sentenza n. 2817 del 22/10/1963 (Rv. 264376 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MOMENTO D'INSORGENZA DEL DEBITO DELL'ASSICURATORE - ESIGIBILITA E LIQUIDITA DEL CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - INTERESSI CORRISPETTIVI A CARICO DELLO ASSICURATORE ANCHE OLTRE IL MASSIMALE - INTERESSI MORATORI A CARICO DELL'ASSICURATO.*
Stato
decisa il 1963-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264376-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MOMENTO D'INSORGENZA DEL DEBITO DELL'ASSICURATORE - ESIGIBILITA E LIQUIDITA DEL CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - INTERESSI CORRISPETTIVI A CARICO DELLO ASSICURATORE ANCHE OLTRE IL MASSIMALE - INTERESSI MORATORI A CARICO DELL'ASSICURATO.*

Se, nell'Assicurazione contro la responsabilita civile, puo ritenersi che il debito di responsabilita dell'assicurato sorga nello stesso evento che produce il danno al terzo e, nella responsabilita extracontrattuale, dal fatto illecito che il danno ha determinato e che il sinistro si identifichi nel sorgere del debito, nondimeno l'assicuratore non e tenuto ad effettuare la sua prestazione finche il debito non sia divenuto liquido ed esigibile, cioe finche non vi sia la richiesta del terzo danneggiato e la conseguente Determinazione dell'an e del quantum debeatur dal momento in cui il debito e, anche per lo assicuratore, divenuto liquido ed esigibile, corrispondente credito dell'assicurato, degli interessi corrispettivi, dovuti da chi, senza giusta causa, ritenga o tragga profitto da capitali altrui, anche se, aggiunti all'indennita, superino il massimale assicurato. Per contro, gli interessi che l'assicurato deve al terzo danneggiato, dal giorno dell'illecito generatore del danno, sulle somme che a titolo di danno risultano liquidate, hanno carattere moratorio e restano a carico dell'assicurato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)