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Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 11/11/1975 (Rv. 378011 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'INDENNIZZO - CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1975-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378011-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DELL'INDENNIZZO - CREDITO LIQUIDO ED ESIGIBILE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DIRITTO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA - DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA AL DANNEGGIATO - NECESSITA.*

Nell'Assicurazione della responsabilita civile, l'assicurato, finche non sia stata accertata (giudizialmente o negozialmente) la sua responsabilita e l'ammontare della somma da lui dovuta al terzo danneggiato, non puo pretendere l'indennizzo da parte dello assicuratore. Fino a quel momento, dunque, anche se l'assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l'assicuratore, a norma dell'ultimo comma dell'art 1917 cod civ, non si puo parlare di inadempimento e di Costituzione in mora, ne di esistenza, a favore dello stesso assicurato, di un credito liquido ed esigibile, produttivo di interessi corrispettivi a norma dell'art 1282 cod civ. (V 820/70, mass n 346155; 2817/63, mass n 264376).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)