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Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 26/02/1998 (Rv. 513049 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Importazioni di merci dall'area GATT in epoca antecedente al primo luglio 1968 - Diritti per servizi amministrativi indebitamente versati - Ripetizione - Disciplina ex art. 19 D.L. n. 688 del 1982 - Applicabilità - Conseguenze in tema di onere della prova del "solvens" - Contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost. - Esclusione - Necessità di rimetterne la interpretazione alla Corte di Giustizia delle Comunità Economiche Europee - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513049-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Nel caso di diritti per servizi amministrativi indebitamente versati con riguardo all'importazione di merci da paesi dell'area GATT, la azione di ripetizione, ove l'importazione medesima sia anteriore al primo luglio 1968, cioè alla data di "comunitarizzazione" delle norme GATT, non si sottrae al disposto dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982 n. 688 (convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873 e il cui vigore è stato ribadito al comma terzo dell'art. 29 della legge n. 428 del 1990), circa l'onere del "solvens" di fornire la prova documentale della mancata traslazione dell'esborso su altri soggetti, atteso che nella indicata ipotesi l'indebito deriva dalla violazione di norme interne, non di norme dell'ordinamento comunitario e, quindi, tale disposizione trova applicazione senza che sulla compatibilità della stessa con il diritto comunitario debba pronunciarsi, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee e senza che la stessa si ponga in contrasto, data la espressa previsione di retroattività e data la diversità di trattamento, con riferimento alle modalità di prova, riservata dall'art. 19 del D.L. n. 688 del 1982 rispetto all'art. 29 della legge n. 428 del 1990, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)