Sez. 5, Sentenza n. 1935 del 10/02/2001 (Rv. 543784 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE | Fondi non coltivati - Parte di un maggiore appezzamento concessa in mezzadria - Cessione dell'intero appezzamento - IVA - Assoggettabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE
La nozione di impresa agricola richiede l'esercizio di un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse; non possono, quindi, costituire oggetto d'impresa agricola fondi non coltivati. Pertanto, la circostanza che un appezzamento di terreno (collegato ad altri in un unico corpo) è concesso in mezzadria non consente di ritenere avvenuta nell'esercizio di impresa, con conseguente assoggettamento ad IVA, la cessione di altri fondi (per di più, nel caso di specie, con una superficie pari ai 9/10 dell'intero complesso) non coltivati e, quindi, non oggetto di attività agraria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)