Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 16/06/1992 (Rv. 477758 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere | Bene oggetto di comproprietà - Vendita - Assoggettamento ad I.V.A. - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere
Con riguardo alla vendita di un bene, oggetto di comproprietà, da parte dei rispettivi comunisti, l'assoggettamento dell'intero contratto ad I.V.A., anziché ad imposta di registro, secondo le previsioni degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24), postula la dimostrazione di una società commerciale, anche di fatto, che sia costituita dagli alienanti ed al cui patrimonio appartenga il bene medesimo, considerato che, in mancanza di tale prova, difetta la possibilità di ricondurre la vendita nell'ambito di "esercizio di impresa", in quanto l'unica impresa configurabile, rispetto al contratto unitariamente inteso, è quella formata da tutti i venditori.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)