Sez. 3, Sentenza n. 2213 del 23/10/1965 (Rv. 314175 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - RINUNCIA AD UN CAPO DI DOMANDA - FORMA ED EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - RINUNCIA AD UN CAPO DI DOMANDA - FORMA ED EFFETTI.*
La rinuncia a una delle pretese dedotte nel giudizio rientra nella fattispecie prevista dall'art.184 cod.proc.civ. e non in quella dell'art.306 cod.proc.civ. consegue che il giudice deve semplicemente assolvere il convenuto relativamente al capo rinunciato e provvedere alla liquidazione delle spese secondo i normali criteri della soccombenza. (nella specie chiestasi dal compratore la consegna dell'immobile, ed il risarcimento dei danni per l'inadempimento il compratore stesso aveva successivamente rinunciato al primo capo di domanda, essendogli stato nelle more del giudizio consegnato l'immobile stesso).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)