Sez. L, Sentenza n. 3429 del 24/05/1980 (Rv. 407260 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - AD UN CAPO DELLA DOMANDA - FATTA DAL PROCURATORE IN SEDE DI CONCLUSIONI, SENZA SPECIFICO MANDATO DEL RAPPRESENTATO - INVALIDITA - DIRITTO DELLA CONTROPARTE AD UNA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - AD UN CAPO DELLA DOMANDA - FATTA DAL PROCURATORE IN SEDE DI CONCLUSIONI, SENZA SPECIFICO MANDATO DEL RAPPRESENTATO - INVALIDITA - DIRITTO DELLA CONTROPARTE AD UNA PRONUNCIA DI RIGETTO DELLA DOMANDA NEL MERITO - PERSISTENZA.*
La rinuncia ad un capo della domanda, fatta dal procuratore in Sede di conclusioni, senza specifico mandato del rappresentato, difetta dei requisiti formali richiesti dall'art 306 cod proc civ, sia perche la dichiarazione di rinuncia non proviene dalla parte o dal suo procuratore, fornito di procura speciale, sia perche essa riguarda soltanto una parte del contenuto dell'integrale domanda, sia perche, infine, non e seguita dall'accettazione della controparte nelle forme rituali. Una rinuncia siffatta, pertanto, non esclude il diritto della controparte di insistere per la pronuncia di rigetto della domanda nel merito. (V 3033/78, mass n 392478; (V 2773/69, mass n 342503; (V 2213/65, mass n 314175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)