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Sez. 2, Sentenza n. 1459 del 14/02/1994 (Rv. 485315 - 01)

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti | Inizio delle operazioni peritali - Comunicazione alle parti o ai loro consulenti del luogo giorno e ora da parte del consulente tecnico d'ufficio - Omissione - Nullità relativa della consulenza - Osservazioni delle parti o dei loro consulenti - Omessa trascrizione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485315-01

Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti

A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, giorno ed ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e quindi deducibile solo nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione), nessuna nullità deve ritenersi invece comminata dalla legge per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti, occorrendo solo che tali osservazioni siano state tenute presenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)