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Sez. 2, Sentenza n. 10971 del 20/12/1994 (Rv. 489327 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Omessa comunicazione - Violazione in concreto dei diritti della di - Necessità - Conseguenze - Nullità relativa - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489327-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI

Il principio del contraddittorio si applica anche alle indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio, ma l'omissione della prescritta comunicazione determina la nullità della consulenza solo ove i diritti della difesa siano stati violati in concreto, per non essere state poste le parti in grado di intervenire alle operazioni. Tale nullità ha carattere relativo e, pertanto, è sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 195, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)