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Sez. 1, Sentenza n. 250 del 25/01/1973 (Rv. 362094 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - EDIFICI NELLA LORO TOTALITA - VENDITA SEPARATA DI UN'ABITAZIONE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362094-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI - EDIFICI NELLA LORO TOTALITA - VENDITA SEPARATA DI UN'ABITAZIONE - INAPPLICABILITA DEL BENEFICIO - LIMITI.*

Le agevolazioni fiscali previste dall'art 17 della legge 2 luglio 1949, n 408, riguardano gli edifici nel loro complesso, sempre che le unita adibite ad abitazione siano prevalenti su quelle destinate ad uffici e negozi in base al rapporto proporzionale posto dalle leggi 6 ottobre 1962 n 1493, e 2 dicembre 1967 n 1212. Conseguentemente, deve essere esclusa dalle dette agevolazioni la vendita separata di un'unita destinata ad abitazione, qualora faccia parte di un edificio non avente le caratteristiche richieste dall'art 13 della legge n 408 del 1949, e successive modificazioni e interpretazioni. (V 2930/71, mass n 354178).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)