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Sez. 1, Sentenza n. 1210 del 10/03/1978 (Rv. 390568 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390568-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Le agevolazioni tributarie previste dalla legge n 408 del 1949 e successive modificazioni riguardano i fabbricati nel loro complesso e non le singole unita di cui si compongono, le quali possono fruire dei benefici solo in quanto questi spettino allo intero immobile: pertanto, se in un edificio la superficie dei locali destinati a uffici e a negozi superi, rispetto a quella dei locali adibiti ad abitazione, la misura proporzionalmente stabilita dalle norme vigenti per godere di dette agevolazioni, l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati legittimamente viene esclusa per tutte le unita immobiliari, comprese quelle adibite ad abitazioni. (Conf 250/73, mass n 362094).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)