Sez. 5, Sentenza n. 13261 del 21/10/1999 Ud. (dep. 17/11/1999) Rv. 214604 - 01
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Proscioglimento per mancanza di querela dal reato ex art 521 cod.pen. - Sottoposizione dello stesso soggetto a giudizio per il delitto ex art. 610 cod.pen. - Esclusione - Fondamento.
COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso -una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art 521 cod.pen.- non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 cod.pen., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 stesso codice.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)