Sez. 3, Sentenza n. 1979 del 21/07/1966 (Rv. 323844 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ATTI ABDICATIVI - CONDIZIONI.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - IN GENERE - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO - ATTI ABDICATIVI - CONDIZIONI.*
Tra i presupposti che condizionano l'esperimento dell'Azione revocatoria vi e quello relativo alla natura ed al contenuto dell'atto di cui si chiede l'inefficacia, nel senso che sono soggetti all'Azione revocatoria soltanto quegli Atti i quali importano una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito e configurabile in riferimento non solo agli Atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresi a quelli che possono comprometterne eventualmente la consistenza in futuro, come gli Atti di rinunzia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali. Tuttavia, per gli Atti abdicativi e necessaria una distinzione occorrendo accertare se essi si ricollegano ad una posizione giuridica gia potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante o se, invece, si concretano nella rinunzia ad una facolta, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, ne attivamente ne passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore. Nel primo caso (rinunzia all'eredita, rinunzia alla prescrizione)l'Azione revocatoria e senza dubbio ammissibile, mentre nel secondo caso (rinunzia ad un compromesso d'acquisto) il comportamento del debitore non consente l'Esercizio dell'Azione pauliana, perche il futuro incremento del suo patrimonio non si pone come conseguenza immediata della omessa rinunzia, ma e collegato all'ulteriore adempimento dell'Obbligo, da parte del compratore, di corrispondere il relativo prezzo. Ond'e che, di fronte ad una situazione giuridica ancora in fieri, il mancato acquisto del bene non puo mai assumere il valore e la portata di un atto dispositivo, ma puo giustificare tutt'al piu il tempestivo Esercizio dell'Azione surrogatoria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)