Sez. 1, Sentenza n. 11449 del 28/11/1990 (Rv. 469939 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO - COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE.*
L'atto di Costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.) compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento, rientrando nel "genus" degli Atti a titolo gratuito, è soggetto ad Azione revocatoria da parte del curatore del fallimento, ex art. 64 legge fall., atteso che esso, creando un patrimonio di scopo che resta insensibile alla dichiarazione di fallimento ed impedendo che i beni compresi in tale patrimonio siano inclusi nella massa attiva, incide riduttivamente sulla garanzia derivante alla generalità dei creditori dall'art. 2740 cod. civ.. (V 107/90, mass n 464789; (V 93/70, mass n 344781; (V 2109/68, mass n 334260; (V 1979/66, mass n 323844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)