Sez. L, Sentenza n. 725 del 30/01/1981 (Rv. 411199 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
La successione dei contratti collettivi postcorporativi e retta esclusivamente dal principio della libera volonta delle parti. Pertanto in ipotesi di sostituzione e di diversita della normativa successiva e quest'ultima che va applicata, ove la fattispecie di fatto da regolare si sia verificata sotto la vigenza di questa, poiche ogni contratto collettivo opera esclusivamente entro il proprio ambito temporale, concordato dalle parti, e cio anche se un contratto successivo sopravvenga, con diversa normativa, ad uno precedente esteso obbligatoriamente erga omnes a norma della legge 14 luglio 1959 n 741. (Conf 2892/79, mass n 399224, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)