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Sez. L, Sentenza n. 2892 del 19/05/1979 (Rv. 399224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI - CRITERI DI APPLICAZIONE.*

La successione dei contratti collettivi postcorporativi e retta esclusivamente dal principio della libera volonta delle parti. Pertanto, se le parti nel contratto successivo hanno inteso sostituire la nuova disciplina a quella precedente, e la nuova disciplina che si applichi, ove la fattispecie di fatto da regolare si sia verificata sotto la vigenza della nuova disciplina, in osservanza del principio secondo cui ciascun contratto collettivo opera esclusivamente entro il proprio ambito temporale, concordato dalle parti. (V 2599/73, mass n 366068).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)