Sez. 6, Sentenza n. 8356 del 19/03/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145785 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI COLLUSIONE - ART 3 LEGGE 9 DICEMBRE 1941 N 1383 - LEGGE ECCEZIONALE O TEMPORANEA - ESCLUSIONE - REATI PROPRI DEL FINANZIERE - SUSSISTENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI COLLUSIONE - ART 3 LEGGE 9 DICEMBRE 1941 N 1383 - LEGGE ECCEZIONALE O TEMPORANEA - ESCLUSIONE - REATI PROPRI DEL FINANZIERE - SUSSISTENZA.*
Con l'art 3 della legge 9 dicembre 1941, n 1383 (che contempla il reato di collusione in confronto dei militari della guardia di finanza che colludono con altri per frodare la finanza) si e introdotto nell'ordinamento penale ed in via permanente una nuova fattispecie legale di reato proprio del finanziere. Tale nuova previsione normativa e tuttora in vigore in quanto non contiene alcun riferimento ad esigenze di carattere eccezionale, ne la prefissione di una durata limitata alla vigenza dello stato di guerra.*
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)