Sez. 6, Sentenza n. 9757 del 17/06/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155749 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - SOGGETTO ESTRANEO PARTECIPE DELLA COLLUSIONE - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO - COLLUSIONE DI MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER FRODARE LA FINANZA - REATO PROPRIO - SOGGETTO ESTRANEO PARTECIPE DELLA COLLUSIONE - CONCORSO NEL REATO - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi in cui alla realizzazione d'un reato, che esige una determinata posizione dell'agente - giuridica o anche soltanto di fatto, - concorrono altre persone che non posseggono la qualità prescritta (C.d. extraneus), il reato è imputabile pur a tali altre persone, perché anche esse, benché prive della qualificazione hanno previsto e deliberato la violazione del rapporto qualificante. Il reato di collusione di militare della guardia di finanza per frodare la finanza è reato proprio, di natura plurisoggettiva o, altrimenti detto, a concorso necessario, al quale si applicano i principi generali in tema di compartecipazione criminosa. La deroga dell'art. 3 legge 1383/1941 alla disposizione dell'art. 115 cod. pen. (sulla non punibilità, salvo disposizione contraria, del mero accordo criminoso) si riferisce infatti all'intera figura criminosa della collusione, con la conseguenza della responsabilità di tutti coloro che comunque partecipino e contribuiscano a realizzare l'evento. (Conf mass n 125211; (Conf mass n 114998; (Conf mass n 114698; (V mass n 145786; (V mass n 145785; (V mass n 120067; (V mass n 115101).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 115 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)