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Sez. 2, Sentenza n. 19657 del 17/04/2007 Cc. (dep. 21/05/2007) Rv. 236589 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Istanza di revoca del provvedimento di sequestro preventivo - Rigetto - Mancata proposizione appello - Revoca successiva - Ragioni - Mancanza delle condizioni di applicabilità - Anche in assenza di fatti sopravvenuti - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236589-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

La mancata proposizione dell'appello, avverso il provvedimento del g.i.p. reiettivo di precedente istanza di revoca avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale, non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (La Corte ha precisato che la preclusione endoprocessuale consegue soltanto alla riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva del tribunale in sede di riesame o appello, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)