Sez. 5, Sentenza n. 3838 del 20/10/2016 Cc. (dep. 25/01/2017) Rv. 269086 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata richiesta di riesame - Conseguenze - Preclusione dell'istanza di revoca e inammissibiità del ricorso - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La mancata proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non preclude all'interessato la possibilità di richiedere, anche in assenza di fatti sopravvenuti, la revoca della misura cautelare, eccependo l'originaria insussistenza dei presupposti del sequestro. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che il giudice non può dichiarare inammissibile la richiesta di revoca, potendo, tuttavia, rigettarla limitandosi a richiamare i provvedimenti conclusivi di precedenti procedure "de libertate", qualora rilevi la riproposizione di questioni già in precedenza valutate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)