Sez. 3 - , Ordinanza n. 11231 del 09/05/2017 (Rv. 644193 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratti della P.A. - Stipulazione in forma scritta - Necessità - Previsione espressa della rinnovazione automatica salvo disdetta - Intervenuta disdetta da parte dell'amministrazione - Successiva rinnovazione tacita - Esclusione – Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In tema di attività di diritto civile della P.A., nel cui ambito vige il principio della forma scritta dell’atto a pena di nullità, l’invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato per fatti concludenti il contratto scritto, nel quale pure sia pattuita la rinnovazione tacita, atteso che, una volta verificatisi gli effetti della disdetta, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale che, nel caso della P.A., la cui inerzia è insuscettibile d’integrare una condotta produttiva di effetti negoziali, deve rivestire forma scritta ed essere adottato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)