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Sez. 1, Sentenza n. 4532 del 22/02/2008 (Rv. 602131 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Stipulazione in forma scritta - Necessità - Previsione espressa della rinnovazione automatica salvo disdetta - Intervenuta disdetta da parte della P.A. - Successiva rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento - Esistenza di delibere del consiglio comunale autorizzatorie - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602131-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

In tema di attività di diritto civile della P.A., nell'ambito della quale vige il principio "formalistico" dell'atto scritto "ad substantiam", l'invio della disdetta nel termine previsto negozialmente impedisce che possa ritenersi prorogato "per facta concludentia" il contratto stipulato in forma scritta nel quale pure sia prevista la rinnovazione tacita, a nulla valendo, nel caso che il soggetto pubblico sia un Comune, l'esistenza di successive delibere del consiglio comunale che ne abbiano disposto la proroga, trattandosi di atti meramente interni, di natura preparatoria, inidonei ad impegnare l'ente; una volta verificatisi gli effetti della disdetta, infatti, le parti possono porli nel nulla solo con un ulteriore atto avente natura contrattuale, che, nel caso della P.A., deve rivestire la forma scritta e deve essere stipulato dall'organo legittimato a rappresentare l'ente ed a concludere, in suo nome e per suo conto, i contratti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1597, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)