Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 06/04/2000 Cc. (dep. 04/07/2000) Rv. 217179 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuti - Albo delle imprese gestenti i rifiuti - Attività di riciclaggio - Da parte di soggetto già iscritto in via ordinaria - Iscrizione in forma semplificata - Necessità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di gestione dei rifiuti il soggetto regolarmente iscritto all'Albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 22 del 1997 e 12 del D.M. 406 del 1998)deve, nell'ipotesi in cui intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti "effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero", procedere anche all'iscrizione in forma semplificata (ex artt. 30, comma 16, del D.Lgs. 22 e 13 del D.M. 406 del 1998), ciò per la netta separazione sussistente fra le due procedure, correlate ad attività per le quali l'ordinamento richiede forme diverse di controlli. In difetto di tale diversa iscrizione si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 30 CORTE COST., Decr. Minist. Beni culturali e ambientali 28/04/1998 num. 406 art. 12, Decr. Minist. Beni culturali e ambientali 28/04/1998 num. 406 art. 13, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)