Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 19/03/1980 (Rv. 405470 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - LIMITI - FASE DI OPPOSIZIONE ALLA INGIUNZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITA - LIMITI - FASE DI OPPOSIZIONE ALLA INGIUNZIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Il parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ai fini della liquidazione degli onorari e vincolante esclusivamente nella fase monitoria; esso puo essere percio disatteso nella fase dell'opposizione, restando istituzionalmente riservata al giudice del merito la valutazione sulla fondatezza della articolata pretesa creditoria e l'enunciazione del relativo convincimento non e censurabile in Cassazione ove risulti sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi. (Conf 2879/73, mass n 366483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)