Sez. 2, Sentenza n. 1977 del 21/03/1983 (Rv. 426828 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITÀ - LIMITI - FASE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - VINCOLATIVITÀ - LIMITI - FASE DI OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori in ordine alla liquidazione degli onorari spettanti al professionista verso il cliente è vincolante per il giudice soltanto nella fase monitoria, ma non anche nella successiva fase di opposizione al relativo decreto ingiuntivo. (Conf 1848/80, mass n 405470; (Conf 5610/78, mass n 395392; (Conf 2879/73, mass n 366483).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)