Sez. 3, Sentenza n. 13766 del 20/12/1991 (Rv. 475128 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Domanda riconvenzionale - ObbligatorietĂ del tentativo di conciliazione.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
L'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale con ordinanza 14 gennaio 1988 n. 73 - il quale assoggettata le controversie agrarie alla condizione di proponibilitĂ del tentativo obbligatorio di conciliazione, opera non con generico riferimento all'instaurazione del processo ed al soggetto-attore che lo promuove, ma con specifico riguardo alla domanda da far valere in giudizio e quindi indipendentemente dalla posizione processuale della parte che intende formularla. Ne consegue che anche per la riconvenzionale, che costituisca una domanda nuova con la quale il convenuto si fa attore, deve essere osservata la procedura contemplata dalla detta norma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)