Sez. 3, Sentenza n. 8456 del 17/10/1994 (Rv. 488102 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Perdita della qualità di coltivatore diretto - Modificazione della natura e della causa del contratto di affitto a coltivatore diretto - Risoluzione del contratto ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Il venir meno, in capo al conduttore, della qualità di coltivatore diretto determina una unilaterale modificazione della natura e della causa del contratto di affitto a coltivatore diretto che ne giustifica la risoluzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui riferimento a specifiche forme di inadempimento del conduttore, ai fini della risoluzione del contratto, è meramente esemplificativa e non esclude, quindi, la rilevanza di altri comportamenti dell'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)