Sez. L, Sentenza n. 2486 del 19/05/1978 (Rv. 391857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - DIFFERENZE.*
Il criterio discriminatore tra i rapporti di lavoro autonomo e subordinato e dato precipuamente, collegando le nozioni emergenti dagli artt 2094 e 2222 cod civ, dall'elemento della subordinazione del prestatore di opera al potere direttivo del soggetto a cui favore l'opera e prestata, essendo tale elemento il piu valido ed efficiente, se presente, al fine di escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo. Per poter ritenere la sussistenza o meno di tale elemento nei casi in cui esista un'attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa liberta nella organizzazione del lavoro in un rapporto di lavoro subordinato e, viceversa, nel caso in cui sussista una maggiore interferenza del creditore di lavoro nella esecuzione della prestazione da parte del debitore in un rapporto di lavoro autonomo, occorre far ricorso agli altri criteri che consistono nella precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (Opus nel caso di contratto d'opera, come risultato dell'attivita organizzativa del prestatore, ed operae nel contratto di lavoro, come energia lavorativa esplicata secondo la direttiva, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte); nell'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione di impresa, anche se in termini minimi, da parte del lavoratore nel lavoro autonomo; e nella valutazione dell'incidenza soggettiva del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva, che incombe, in misura piu evidente e completa, sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (V 3586/76, mass n 382336; (V 1720/76, mass n 380478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)