Sez. L, Sentenza n. 2690 del 04/02/2009 (Rv. 607437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrice a tempo determinato - Periodo di astensione obbligatoria successivo alla scadenza del contratto - Domanda di riconoscimento dell'indennità giornaliera di maternità - Allegazione del possesso dei relativi requisiti - Mancata contestazione da parte dell'Ente erogatore - Conseguenze - Contestazione in appello - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l'attrice, il cui rapporto di lavoro a tempo determinato sia cessato oltre 60 giorni prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria e che si trovi disoccupata all'inizio di tale periodo, abbia fatto valere il proprio diritto all'indennità di disoccupazione, allegando il possesso dei requisiti (nella specie, quello contributivo) che legittimano il conseguimento di tale diritto (e quindi di quello all'indennità di maternità, in base all'art. 17, comma terzo, della legge 30 dicembre 1972, n. 1203, ora sostituito dall'art. 24 del d.lgs. 12 marzo 2001, n. 151), la mancata tempestiva contestazione in primo grado della sussistenza dei detti requisiti da parte dell'Ente erogatore ne determina la definitiva acquisizione sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., rendendone inammissibile la contestazione nelle successive fasi del processo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/03/2001 num. 151 art. 24 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)