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Sez. L, Sentenza n. 4995 del 01/03/2011 (Rv. 616149 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di inabilità - Residenza in Italia del richiedente - Necessità - Specifica indicazione nel ricorso - Mancata contestazione del convenuto - Incontrovertibilità - Deduzione in appello - Improponibilità.
Stato
decisa il 2011-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616149-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il diritto ad ottenere l'assegno di inabilità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 presuppone, quale requisito, la residenza in Italia dell'interessato, la cui verifica, ove una tale indicazione sia stata specificamente dedotta nel ricorso, resta preclusa in caso di mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto. Ne consegue che, ove la questione sia stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello, l'eccezione è inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)